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Dall’8 luglio in Piemonte stato di massima pericolosità per incendi boschivi

La Regione Piemonte ha dichiarato da mercoledì 8 luglio lstato di massima pericolosità per incendi boschivi.
Data:
Martedì, 07 Luglio 2026
Dall’8 luglio in Piemonte stato di massima pericolosità per incendi boschivi

Descrizione

Il provvedimento si è reso necessario a seguito di quanto previsto dal bollettino per la previsione del pericolo incendi, emesso dal Centro funzionale di Arpa Piemonte, dalle elevate temperature, previste in ulteriore rialzo, e soprattutto dai numerosi incendi che si sono sviluppati sul territorio piemontese, impegnando fortemente tutto il Sistema antincendi boschivi e di Protezione civile: Vigili del fuoco, volontari del Corpo AIB Piemonte, Carabinieri forestali, flotta elicotteristica regionale, ampiamente supportati dalla flotta aerea dello Stato. 

«Sulle temperature molto elevate e la scarsa piovosità purtroppo non possiamo incidere - rileva l’assessore regionale alla Protezione civile Marco Gabusi - ma siamo sempre in prima linea per contenere al massimo il pericolo e per intervenire rapidamente. Determinante in questa attività è l’apporto di tutte le componenti del sistema, che desidero ringraziare».

Ai cittadini si richiede la massima collaborazione osservando i seguenti comportamenti:

* segnalare al numero unico di emergenza 112 eventuali avvistamenti di incendi

* non ostacolare la operazioni di spegnimento, sia a terra che nei bacini lacustri in cui si riforniscono i velivoli antincendi.

* evitare qualunque azione che possa favorire l'innesco del fuoco.

Si ricorda che l'entrata in vigore della massima pericolosità comporta divieti e sanzioni di cui alla normativa nazionale (legge n.353/2000 e d.lgs n.152/2006) ed alla legge regionale n.15/2018:

- divieto di combustione di residui vegetali agricoli e forestali

- divieto di accendere fuochi entro una distanza di 100 metri dai terreni boscati, arbustivi e pascolivi

- divieto di effettuare azioni determinanti anche solo potenzialmente l'innesco di incendio (accendere fuochi pirotecnici, far brillare mine, usare apparecchi a fiamma o elettrici per tagliare metalli, usare apparati o apparecchiature che producano faville o brace, fumare, disperdere mozziconi o fiammiferi accesi, lasciare veicoli a motore incustoditi a contatto con materiale vegetale combustibile, compiere ogni altra operazione che possa creare comunque pericolo mediato o immediato di incendio)

- divieto di usare qualunque generazione di fiamma libera non controllabile nel tempo e nello spazio, tra cui le lanterne volanti.

La durata varia in funzione della discesa della temperatura e dell’arrivo delle precipitazioni, che potranno evidenziare un rischio minore e consentire di rientrare nei livelli “normali” di pericolo.

 


A cura di

URP
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Telefono:
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Email:
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PEC:
mezzenile@cert.ruparpiemonte.it

Ulteriori Informazioni

Ultimo aggiornamento

07/07/2026 10:35




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